Quali sono
gli estremi per i versamenti alla Cnupi?
I versamenti si possono effettuare solo sul conto corrente bancario:
CONTO CORRENTE BANCARIO N° 1955 INTESTATO ALLA
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITÀ POPOLARI ITALIANE
PRESSO IL BANCO DI NAPOLI, FILIALE 01964, VIALE MINIERI, 209, TELESE
TERME-BENEVENTO
CODICE IBAN: IT 15I 01010 75510 100000001955
Quali sono
i rapporti tra una Università Popolare e la Confederazione?
Sono
rapporti di sinergia ma anche di vera autonomia. Ogni Università
Popolare confederata, è sovrana nella scelta del suo corpo docente,
nella formulazione del suo piano didattico e, naturalmente, nella
formazione del suo corpo dirigente. La Confederazione svolge un
compito, di indirizzo, di assistenza e di mediazione nell'ambito
del quadro legislativo e delle opportunità che esso offre al fine
di un potenziamento di quelle attività che le singole confederate
intendono promuovere.
Come si
entra a far parte della C.N.U.P.I.?
Il
nostro benvenuto è duplice. Esso è rivolto a quelle Università Popolari
già esistenti, ma che non appartengono a nessun altro tipo di associazione
similare, o a quei professionisti che decidono di dar vita nella
loro città ad una Università Popolare e che siano attenti a farla
nascere nel migliore dei modi. In quest'ultimo caso la Confederazione
è prodiga di assistenza evitando ai futuri soci incertezze ed errori.
Quali gli
aspetti economici?
La
C.N.U.P.I. non ha finalità lucrative e, pertanto, la quota di appartenenza
è decisamente esigua. I vantaggi per una Università Popolare sono
però numerosi. La U.P. confederata è del tutto autonoma per quanto
riguarda la gestione del suo bilancio (purché in armonia con la
legislazione vigente). La Confederazione offre un servizio di consulenza
fiscale. Ricordiamo che ai sensi della legge istitutiva dell'IVA
le Università Popolari afferenti alla C.N.U.P.I. godono di particolari
agevolazioni.
V'è differenza
tra una Università Popolare ed una Università della Terza Età?
Se
si da valore alle parole la differenza è già nella terminologia
che, coerentemente, dovrebbe limitare gli ambiti di utenza di quest'ultima
secondo un criterio connesso all'età dei soci. Ma la differenza
è anche nella storia, negli scopi e nei risvolti legislativi. Le
Università Popolari, come s'è visto, hanno più di un secolo di vita;
quelle della Terza Età costituiscono un fenomeno (sia pur benemerito)
molto recente in quanto fiorito soltanto negli anni 70. Le Università
della Terza Età si propongono essenzialmente uno scopo sociale,
mentre le Università Popolari, oltre all'indispensabile incidenza
nell'ambito del sociale, derivano dalla loro storia secolare anche
l'attenzione per la formazione riconosciuta e l'inserimento agevolato
nel mondo del lavoro. I riconoscimenti di tipo legislativo collocano
l'operato di una Università Popolare afferente alla C.N.U.P.I. al
livello di una tradizione che non è solo patrimonio del passato
ma è anche ponte verso il futuro.
Sono
il Presidente di un'Associazione o di un Ente di Formazione, associandomi
alla CNUPI acquisirò ipso facto il riconoscimento degli attestati
che rilascio al termine dei miei corsi?
Certamente
no. E non v'è niente che sia più errato (e pericoloso) pensare.
Bisogna analizzare questo aspetto con una cospicua dose di onestà,
una discreta competenza e tanto interesse alla tutela degli allievi
soci. L'espressione "riconoscimento di un corso", o l'altra
quasi identica "accreditamento di un corso", dice tutto
e non dice niente poiché è estremamente vaga. Bisogna valutare caso
per caso, secondo la specifica tipologia del corso. Intanto bisogna
specificare chi definisce che cosa ed in vista di cosa. In Italia
l'art. 33 della Costituzione stabilisce la massima libertà d'insegnamento,
tuttavia per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio
il discorso è diverso ed è pieno di distinzioni e di sfumature che
bisogna conoscere. Intanto consigliere a chi vuole 'tuffarsi' nel
campo della formazione di studiare prioritariamente due bei manuali:
uno di legislazione scolastica e l'altro di legislazione universitaria.
Conoscere bene la cornice normativa nella quale si opera prima ancora
che preoccuparsi del 'riconoscimento' dei titoli è indice di serietà.
Veniamo al dunque, facendo alcuni esempi:
a.
Corsi scolastici: è l'esame di stato che conferisce legalità
al diploma di studio finale. Un attestato extra scolastico potrà
costituire Credito Formativo Scolastico in conformità al deliberato
del Collegio dei Docenti di quella classe di appartenenza del ragazzo.
b.
Corsi universitari: soltanto le Università statali o legalmente
riconosciute possono rilasciare titoli accademici. Chi è esterno
a queste strutture può stipulare convenzioni affinché gli attestati
di corsi 'esterni' al percorso accademico ufficiale possano valere
quale Credito Formativo Universitario, e ciò dipenderà dal deliberato
del relativo Consiglio di Corso di Laurea. E' inoltre possibile
collaborare con un Ateneo stipulando una convenzione mirata alla
realizzazione di un Master Universitario o di un percorso di Alta
Formazione; sarà comunque sempre un regolare Bando Rettorale a conferire
valore legale al titolo. Da ciò deriva necessariamente che un corso
di studi (anche se di alta qualità) non può essere definito master
(né tantomeno così pubblicizzato) se non è bandito da un Rettorato
universitario.
c.
ECM = Educazione Continua in Medicina. I medici nell'esercizio
della loro professione devono necessariamente acquisire 'punteggio'
tramite una formazione annuale. Questa tipologia di insegnamento
va accreditata per ogni singolo corso presso il Ministero della
Sanità. La procedura di accreditamento solitamente varia; se si
è soci della CNUPI è consigliabile rivolgersi alla Segreteria Nazionale
per essere assistiti nella procedura.
d.
Corsi di Formazione per il Personale della Scuola. Sono
istituiti dalla Ordinanza Ministeriale 177/2000 in virtù della quale
il Ministero dell'Istruzione conferisce ad alcuni Enti 'certificati'
la capacità di organizzare tali corsi e di erogare attestati con
piena validità legale. La CNUPI è tra questi Enti. Ciò significa
che essa, ed essa soltanto, può organizzare tali corsi ed erogare
attestati finali e non le sue singole associate; queste, pertanto,
se vogliono realizzare tale tipologia di attività, possono rivolgersi
alla CNUPI per realizzare un loro progetto. L'accordo operativo
con la CNUPI, dunque, non può essere preso dopo aver svolto il corso
ma, necessariamente, molto prima e ciò per concertare tutti i particolari
ed adeguarli alla normativa.
Si
tenga inoltre presente: il fatto che la CNUPI goda di riconoscimento
di Personalità Giuridica tramite apposita legge non implica che
gli attestati rilasciati da essa stessa o dalle sue associate abbiano
valore legale o siano 'riconosciuti'. Tale riconoscimento costituisce
una garanzia di qualità agli occhi dei Ministeri e del cittadino,
agevola senz'altro le procedure di integrazione nel sistema formativo,
ma non abilita certo a derogare dalle norme.
Scrivete
le vostre domande a info@cnupi.it
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